L’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, per rispondere ai numerosi quesiti interpretativi rispetto al nuovo DPCM ha ritenuto di specificare nel dettaglio quanto previsto dalle nuove direttive.

Stamattina dunque è stata inviata a tutte le attività produttive, alle associazioni di categoria e agli studi commercialistici un’informativa con le misure igienico-sanitarie da attuare in virtù del DPCM del 9 marzo scorso.

Di seguito il testo dell’informativa:

 

Spett.li Associazioni di categoria e  titolari attività produttive,
In applicazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 8 marzo c.a (allegato) e dal successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (allegato), si evidenziano in particolare i seguenti obblighi:

–          Tutte le misure di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. del 08/03/2020 sono estese all’intero territorio nazionale

–          Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

–          Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

–          E’ consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar compresa quella effettuata nei dehors,  esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

–       Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali che non consentano la distanza interpersonale di almeno un metro dovranno essere chiuse;

–      Le medie/grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e mercati  devono essere chiusi nelle giornate festive e prefestive  ad eccezione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Nei giorni di apertura il   gestore deve comunque far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

–     Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

– l’applicazione delle misure igieniche sanitarie contenute nell’allegato 1 che dovrà anche essere esposto in luogo ben visibile nelle varie attività, con particolare riferimento all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso contingentato, in assenza di assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

SI RIMANDA AI CITATI DPCM PER LE ULTERIORI DISPOSIZIONI PRECISANDO CHE SOLO I PREDETTI DECRETI HANNO VALORE LEGALE E COGENTE.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Commercio del Comune ai numeri 0182/602.250-203-212-213, che si riserva di integrare la presente comunicazione con ulteriori disposizioni.

Confidando in un puntale recepimento delle disposizioni governative e regionali sopra citate, si porgono cordiali saluti.

L’Ufficio Commercio.